Il nuovo Regolamento europeo per la protezione dai dati personali (c.d. GDPR) lascia un certo margine di discrezionalità ai titolari del trattamento nel decidere le concrete modalità da adottare al fine di conformarsi alle sue disposizioni. A questa maggiore libertà si contrappone, tuttavia, l’onere di dimostrare le ragioni a fondamento delle decisioni prese, attraverso le quali si ritiene di poter raggiungere un livello di conformità alla normativa.
Il DPO ha, innanzitutto, il compito di vigilare sull’osservanza del GDPR da parte dei titolari che gli affidano tale incarico. Come emerge dall’art. 39, comma 1, lettera b), infatti, il DPO viene incaricato, tra gli altri compiti, anche di: “sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo”.