Come stabilito dall’art. 30 del GDPR, tutti i titolari e i responsabili di trattamento dei dati personali, ad eccezione delle imprese e organizzazioni che hanno meno di 250 dipendenti (ma solo se non effettuano trattamenti a rischio), devono tenere un registro di tutte le attività di trattamento dei dati effettuate.
Un primo riferimento alle misure di sicurezza è contenuto nel disposto dell’art. 22 del GDPR, il quale dispone che il titolare del trattamento dei dati personali debba adottare delle misure tecniche e organizzative idonee al fine di assicurare, ed essere poi in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali è realizzato in modo conforme alla disciplina dettata dal Regolamento stesso. Questa norma è, in particolare, in linea con il principio della responsabilizzazione (c.d. accountability) che sta alla base del nuovo approccio promosso dal Regolamento europeo.